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Guida certificazione SOA Roma

Il sistema di qualificazione SOA, previsto dal D.Lgs. 50/2016, è obbligatorio per eseguire lavori pubblici oltre i 150.000 €. Possono ottenere l’attestazione solo imprenditori, società e consorzi specifici. L’attestazione garantisce i requisiti tecnico-finanziari richiesti.

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    Requisiti Attestazioni SOA

    Attestazione SOA: requisiti e soggetti ammessi

    Il sistema di qualificazione SOA, disciplinato dall’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, è obbligatorio per esecutori di lavori pubblici superiori a 150.000 euro. Possono ottenere l’attestazione SOA solo imprenditori individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative o artigiani, e consorzi stabili.

    Sono esclusi soggetti come le società semplici, le holding e le società miste, che non possono svolgere liberamente attività imprenditoriali al di fuori del loro scopo istituzionale. L’attestazione è condizione necessaria e sufficiente per dimostrare le capacità tecniche e finanziarie richieste dalla normativa per partecipare alle gare di appalto pubbliche.

    Soggetti ammessi

    Soggetti ammessi alla partecipazione e alla qualificazione SOA

    Il sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, stabilisce che possono partecipare alle procedure di affidamento i soggetti riportati nell’articolo 34. Tali soggetti, qualora in possesso dei requisiti, possono conseguire l’attestazione SOA per lavori superiori a 150.000 euro, come previsto dall’art. 84.

    Soggetti ammessi alle gare d’appalto pubbliche (art. 34 D.Lgs. 50/2016):

    • a) Imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società cooperative;
    • b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti secondo:
      • la legge 25 giugno 1909, n. 422
      • il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577
      • e successive modifiche
      e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • c) Consorzi stabili, anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, società commerciali o cooperative di produzione e lavoro;
    • d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario);
    • e) Consorzi ordinari di concorrenti, ex art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti delle lettere a), b) e c), anche in forma societaria ai sensi dell’art. 2615-ter c.c.;
    • f) Soggetti che abbiano stipulato un contratto GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

    Soggetti che possono ottenere l’attestazione SOA

    Hanno diritto a conseguire l’attestazione SOA i soggetti indicati alle lettere:
    • a) Imprenditori individuali, società commerciali, cooperative;
    • b) Consorzi fra cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
    • c) Consorzi stabili.

    Soggetti non qualificabili per la SOA

    Non possono accedere alla qualificazione SOA i seguenti soggetti:
    • a) Società semplici, poiché operano in ambiti non commerciali e non rientrano tra i soggetti ammessi ai lavori pubblici;
    • b) Società costituite nella forma di Holding, in quanto non esecutrici dirette di lavori;
    • c) Società miste (pubblico-private), di cui agli artt. 113 e 116 del D.Lgs. 267/2000, per i seguenti motivi:
      1. Hanno congiunta soggettività come ente aggiudicatore e impresa;
      2. Non possono svolgere liberamente attività imprenditoriale al di fuori dello scopo specifico per cui sono state costituite.
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